LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TERRAZZO DI PROPRIETA', SPETTA AL PROPRIETARIO O ANCHE AI CONDOMINI ?
Inerentemente ad un terrazzo di proprietà esclusiva, la manutenzione straordinaria dello stesso spetta all'intero edificio o comunque a quella parte dello stabile a cui "serve" (da copertura).
Pertanto in caso di"rifacimento" dello stesso oppure anche nel caso di una sua semplice impermeabilizzazione, oltre al proprietario esclusivo, dovranno essere anche gli altri condomini, o comunque parte degli stessi, a dover contribuire alla spesa come citato nell'articolo 1126 del codice civile.
Questo in ragione del "principio" di copertura che il terrazzo stesso, seppur di proprietà esclusiva, fornisce ai vari appartamenti sottostanti.
Di seguito si riporta l' articolo 1126 c.c.
Dispositivo dell'art. 1126 Codice Civile
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
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