(SCA) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA'
Aggiornamento: 22 giu 2022
CHE COS'E' ED A COSA SERVE ?

La Segnalazione Certificata di Agibilità, è il documento che certifica l'abitabilità o meglio, l’agibilità, del fabbricato.
In data antecedente al 2016 l’art. 24 del Testo Unico dell’Edilizia definiva agibile un fabbricato quando possiede adeguate “condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti”. Successivamente con l'introduzione delle modifiche al Testo Unico dell’Edilizia, apportate con il D.Lgs. n. 222/2016, per il rilascio dell’agibilità è necessario:
1) La conformità urbanistica ai titoli edilizi approvati dal Comune di competenza del determinato edificio (o unità immobiliare);
2) Che lo stato dei luoghi rispetti tutte le condizioni di sicurezza, di igiene e salubrità delle mura;
3) Dichiarazione di conformità degli impianti e la loro compatibilità con il risparmio energetico;
QUANDO E' NECESSARIA ?
Si ritiene necessaria per gli interventi indicati nel Testo Unico sull' Edilizia e precisamente:
1) Per le nuove costruzioni o ricostruzioni;
2) Per interventi di soprelevazione totale o parziale;
3) Per interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli impianti;
Le procedure per il rilascio di tale "licenza" sono indicate all’art. 25 Testo unico edilizia ed il termine per presentare la domanda è di 15 giorni dalla fine dei lavori del fabbricato ( o dell'intervento edilizio).
I Comuni e gli Uffici Tecnici/Urbanistici, definiscono in 30 o in 60 giorni il termine decorso il quale, attraverso il meccanismo del "silenzio-assenso", l’agibilità può intendersi concessa salvo ovviamente, casi specifici e casistiche che presentano elementi di irregolarità o di difformità.
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