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LA DEFINIZIONE NORMATIVA DELLE TOLLERANZE COSTRUTTIVE

Immobili
/
4 Aprile 2024
/
Progetto Casa

Come citato nel comma 3 dell’articolo 34-bis del D.P.R. 380/01, la verifica di tolleranza deve essere effettuata al momento della presentazione di ogni nuova pratica edilizia che si intende presentare, ai fini di poter verificare la conformità tra lo stato materiale ad oggi dell’immobile/i, e lo stato legittimo dello stesso.
In tal senso il comma 3 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 di cui sopra recita testualmente:

3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione))  asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

A conferma di tale interpretazione, anche l’ordinamento Giuridico sembra volersi orientare in tale direzione.

Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.

EVOLUZIONE CONTINUA….

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