Come citato nel comma 3 dell’articolo 34-bis del D.P.R. 380/01, la verifica di tolleranza deve essere effettuata al momento della presentazione di ogni nuova pratica edilizia che si intende presentare, ai fini di poter verificare la conformità tra lo stato materiale ad oggi dell’immobile/i, e lo stato legittimo dello stesso.
In tal senso il comma 3 dell'articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001 di cui sopra recita testualmente:
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione)) asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
A conferma di tale interpretazione, anche l’ordinamento Giuridico sembra volersi orientare in tale direzione.