Premettendo che per esaminare tale casistica è necessario approfondire di volta in volta ogni singola fattispecie e pattuizione tra le parti, tuttavia gli eredi subentrano nell'universalità dei rapporti attivi e passivi del de cuius, per regola generale.
Quindi, se NON è indicato e previsto diversamente nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, ed il diritto reale di godimento oggetto di compravendita (ad.es. il diritto di piena proprietà di un immobile) non ha carattere strettamente personale (ad es.: usufrutto, ecc.), gli eredi subentrano nella stessa posizione del deceduto, sia esso il promittente venditore o sia esso il promissario acquirente dell'immobile, ivi compreso l’obbligo di stipulare il definitivo rogito notarile di compravendita.