Come ribadito anche dalla recente Giurisprudenza in materia, una documentazione parziale e/o incompleta della pratica edilizia presentata, non consentirebbe (salvo valutare caso per caso la singola fattispecie) neppure la formazione del silenzio assenso sulle domande di permesso di costruire o di condono edilizio
DI SEGUITO LE RECENTI PRONUNCIE IN TAL SENSO DELLA GIURISPRUDENZA E DEL CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato n. 8561/2021 (riferita al TAR Lombardia n. 1576/2020) dalla quale si evince che: “la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire implica che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità” con la conseguenza che “in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei presupposti per la realizzazione dell’intervento edilizio, alcun titolo tacito può formarsi”; Sentenza de Consiglio di Stato n. 5018/2021, che a "supporto" della Sentenza di cui sopra, rappresenta, in tema di inerzia della Pubblica Amministrazione che " l'inerzia della P.A. non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso"
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