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NON SERVE IL TITOLO EDILIZIO PER IL PERGOLATO, ANCHE SE E' CENTRO STORICO

Aggiornamento: 22 giu 2022

Il pergolato senza copertura e con tamponature facilmente amovibili è un arredo da terrazzo, e non necessita autorizzazioni


Il Tar Lazio, nella sentenza n. 5634 del 12 maggio 2021, stabilisce che, in ambito edilizio, va ritenuta opera libera che non necessita di alcun titolo abilitante un pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia, per sue caratteristiche non propedeutico ad eventuali ampliamenti: tale intervento va considerato un semplice “arredo da terrazzo”.


Il pergolato non richiede titolo edilizio, a meno che non sia coperto


La sentenza richiama la giurisprudenza prevalente, secondo cui il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio”. A meno che sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.

Pergolato in centro storico


Il caso riguarda una proprietaria di un appartamento con terrazza a livello in edificio ricadente in ambito di Prg Città Storica. In seguito alla sua domanda di condono ex legge n. 47/1985 per un ampliamento di 10 mq realizzato sulla terrazza e collegato internamente con l’appartamento principale, aveva ottenuto la concessione edilizia in sanatoria; successivamente, aveva effettuato, ai sensi dell’art. 26 comma 2 legge n. 47/1985, alcuni interventi interni nell’immobile, presentando apposita relazione del progettista abilitato. E aveva poi acquistato una porzione di terrazzo adiacente a quella del suo appartamento, sulla quale sorgeva già un piccolo vano per ricovero attrezzi di 2,65 m. di altezza e di aver fuso le due terrazze.

Nel corso di un sopralluogo relativo a lavori in vecchi locali condominiali, avendo rilevato alcuni abusi edilizi, il Comune emetteva un’ordinanza di sospensione lavori. E, successivamente, l’ingiunzione di demolizione per le opere abusive. Tra queste, anche la realizzazione sul terrazzo di copertura di un pergolato per una superficie totale di circa 120,00 mq, realizzato con traverse di legno accoppiate, incassate o imbullonate alla facciata dell’abitazione, e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale.


E’ arredo da terrazzo


La proprietaria ricorreva sostenendo l’illegittimità degli atti impugnati, che avrebbero inteso sanzionare abusi in realtà smentiti nella loro consistenza. Il Tar Lazio ha ritenuto il ricorso in parte fondato e meritevole di accoglimento. Risultando l’ordine di demolizione almeno parzialmente basato su una errata rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto concernenti i luoghi di causa, resa evidente dalla consulenza tecnica esperita nel corso delle indagini penali.

In particolare, anche il Consulente tecnico del PM ha riconosciuto il pergolato, per le sue caratteristiche, “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, e considerato un semplice “arredo da terrazzo”. E non necessitante quindi di permesso di costruire e non assoggettabile all’ordine di demolizione.



(Autore Giorgio Tacconi)


Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.


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