
L' attuazione dell' usucapione, a differenza degli acquisti immobiliari "classici" come ad esempio quello della ordinaria compravendita, non richiede il consenso di chi era titolare di quello stesso bene in precedenza.
GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER L'USUCAPIONE
Per poter dimostrare o "attivare" l'usucapione di un immobile occorrono i seguenti requisiti:
il possesso continuato e incontestato per 20 anni (fatto salvo i casi di usucapione abbreviata);
il possesso ininterrotto dimostrando l'assenza di qualsiasi elemento che possa aver interrotto il decorso del termine ventennale; comportino un arresto nell’esercizio del possesso;
Il possesso pacifico in quanto l’immobile non deve essere stato ottenuto con violenza o con abuso;
il possesso evidente (o manifesto) e vale a dire il possesso acquisito in modo palese, visibile a tutti o comunque ad un gran numenro di persone e non, al contrario, occultato dal possessore;
la volontà di possedere quel determinato bene come se si fosse titolare del diritto di proprietà;
l’esercizio dei poteri equivalenti a quelli del titolare del diritto reale;
lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore come titolare del diritto reale.
Per provare l’acquisto della proprietà per usucapione la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la prova testimoniale è da sola sufficiente nel giudizio di usucapione. Tuttavia si può utilizzare qualunque mezzo di prova, anche se il ricorso ai testimoni è la via più ricorrente.
L’ avvenuto accertamento dell' usucapione, da verificarsi o in via conciliativa o con sentenza del Giudice "contro" chi, si presume, possa avere la titolarità di quel bene, deve essere successivamente trascritto presso la Conservatoria Dei Registri Immobiliari.
Inoltre, cosi come avviene per la più ordinaria compravendita, anche per "l'acquisto" a mezzo di usucapione, è previsto il versamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali.
QUANDO DECADE L' USUCAPIONE?
Come previsto dall' articolo 1167 del codice civile: “l’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno. L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato”.
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