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L' ESATTA DEFINIZIONE DI "STATO LEGITTIMO" E CONFORMITA' URBANISTICA DELL' IMMOBILE

Aggiornamento: 22 giu 2022

A SEGUITO DELL' INTRODUZIONE DEL COMMA 1-BIS ALL' ARTICOLO 9-BIS DA PARTE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI, AL TESTO UNICO PER L'EDILIZIA - DPR 38/20021, LA DEFINIZIONE DI "CONFORMITA' URBANISTICA" DELL' IMMOBILE DEVE RIFERIRSI ALLA LEGITTIMAZIONE URBANISTICA DEL FABBRICATO E DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI


DEFINIZIONE DI STATO LEGITTIMO DELL'IMMOBILE O DELLA SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE


Testualmente all' art. 9-bis TUE, comma 1-bis si riporta:


Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare e’ quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unita’ immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo e’ quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unita’ immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.


Questa quindi, con l'introduzione del comma 1-bis all' articolo 9-bis del D.P.R. 380/20021 apportata dal Decreto Semplificazioni, è l' esatta definizione che Normativamente si è voluto attribuire a ciò che debba essere inteso come "stato legittimo" e che conseguentemente va ad interessare sia ciò che può riguardare un' eventuale regime sanzionatorio, sia la commerciabilità dell'immobile anche compravenduto, e sia lo "sviluppo" della pratica edilizia.






Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.



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