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FASCICOLO EDILIZIO SMARRITO: COME CERTIFICARE LA CONFORMITA' URBANISTICA ?

Aggiornamento: 22 giu 2022

QUALORA L'UFFICIO COMUNALE RISPONDA NEGATIVAMENTE AD UNA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, LO STATO LEGITTIMO DELL' IMMOBILE SI POTREEBBE SODDISFARE O RICOSTRUIRE ANCHE CON ALTRI ELEMENTI.



Sono molteplici i motivi per i quali la pratica edilizia di un determinato fabbricato è assente o irreperibile negli archivi Comunali storici; ciò può essere causato ad esempio da calamità naturali come nel caso di allagamenti, terremoti ecc..., oppure da furti, da atti vandalici, ecc...

In tali casi è sempre consigliabile farsi attestare questa circostanza dal Comune per iscritto, magari facendosi rilasciare una apposita lettera o dichiarazione, onde evitare eeventuali spiacevoli sorprese qualora la pratica dovesse riemergere in futuro.


La possibilità di ovviare all’assenza di fascicoli edilizii è indicata nell’ampia definizione di Stato Legittimo dell’immobile o delle unità immobiliari presente nel Testo Unico Edilizia e che, tra le altre, cita testualmente "... lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare é quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo é quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia"


Pur essendoci ancora pochissima casistica e Giurisprudenza in merito, bisogna augurarsi che le Pubbliche Amministrazioni ed i Comuni riflettano con piena profondità di informazione affinchè possano interpretare la suddetta Norma con buon senso ed in favore del Cittadino, esaminando ovviamente, di volta in volta il caso specifico.





Fonte







Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.





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