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Documentazione Catastale con “validità sussidiaria” utilizzabile per comprovare anche la conformità

Nei casi in cui si è "impossibilitati" per "carenze oggettive", a ricostruire lo Stato Legittimo dell’immobile, si potrebbe ricorre ad acquisire le planimetrie catastali storiche a partire da quelle recenti ed attuali, passando per quelle intermedie e fino ad arrivare alle planimetrie di impianto e di primo accatastamento.



In tal senso la validità delle risultanze catastali per accertare la conformità urbanistico edilizia degli immobili è stata riformata con l’introduzione dello Stato Legittimo degli immobili come da comma 1-bis articolo 9-bis DPR 380/2001, mediante il successivo e recente D.L. 76/2020:


Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.


In considerazione di quanto sopra pertanto si potrebbe concludere che, per desumere lo Stato Legittimo dell'immobile, il valore probatorio è attribuito alle risultanze ed alle documentazioni catastali di primo impianto o del primo accatastamento nei seguenti casi:


- Nel caso di immobili realizzati in un’epoca in cui non c’era l’ obbligo di acquisire il titolo edilizio abilitativo la costruzione (o l’intervento di modifica);


- Nel caso in cui si, esiste la prova dell’ esistenza della pratica edilizia, ma la pratica edilizia stessa non è disponibile in quanto smarrita, irreperibile illeggibile ec…





Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.


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