Vediamo chi tra la parte ACQUIRENTE ed il VENDITORE ha titolo di beneficiare della DETRAZIONE FISCALE.
RIFERIMENTI NORMATIVI E TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
L’ articolo 16-bis del TUIR, al comma 8, prevede che, (fatto salvo un diverso accordo tra le parti), in caso di trasferimento dell’unità immobiliare oggetto dell' intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Tuttavia la parte acquirente e la parte venditrice possono concordare anche “diversamente” rispetto a quanto disposto dal suddetto riferimento Normativo, concordando e contrattualizzando che la detrazione fiscale, rimanga in favore ed a beneficio della parte cedente che ha anche sostenuto la spesa.
Le disposizioni Normative (ad oggi) di cui sopra, sono valide non solo per gli atti notarili di compravendita, ma anche per le altre tipologie di cessione di immobili come ad esempio, l' atto di donazione o l' atto di permuta, oppure la stipula dell' atto per la costituzione di un diritto di usufrutto dove il beneficio fiscale (bonus) rimane in favore del nudo proprietario.
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