Ecco il codice tributo "6928" per utilizzare in compensazione in F24 il credito di imposta per l'acquisto di immobili degli under 36.
Con Risoluzione n 62/E di oggi 27 ottobre 2021 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore:
degli acquirenti di “prime case” di abitazione
che non hanno compiuto trentasei anni di età, (ex art. 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
Bonus casa under 36: ecco il codice tributo per l'F24
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, limitatamente all’importo non fruito con le altre modalità citate, è istituito il seguente codice tributo:
“6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36” – art. 64, c. 7, DL n. 73 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato stipulato l’atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato “AAAA”.
Bonus casa under 36: come può essere utilizzato
Si ricorda che il Decreto Sostegni bis, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, nuove agevolazioni fiscali per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani, relativamente alle quali, con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, sono stati anche forniti alcuni chiarimenti applicativi.
Il comma 7 dell'articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021 dispone, in particolare, che:
per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, di cui al comma 6 dello stesso articolo 64,
agli acquirenti, che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato,
è attribuito un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto.
In particolare, il credito d’imposta:
può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito,
essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,
essere utilizzato in compensazione
Per l'utilizzo in compensazione in F24 è istituito il codice tributo “6928” denominato “Credito d’imposta “prima casa under 36”
Infine si ricorda che, ai sensi del comma 9 del richiamato articolo 64 del D.L. n. 73 del 2021, il credito d’imposta è attribuito solo in relazione agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
Allegato:
(A cura di: La Redazione di Fisco e Tasse www.fiscoetasse.com)
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