QUALI SONO I RISCHI ED I BENEFICI DI QUESTA MODALITA' DI ACQUISTO ?
COSA SI INTENDE PER ACQUISTARE "SU CARTA" ?
Acquistare su carta significa "impegnarsi" nell'acquisto di un immobile che si trova o nella sua fase di progettazione o in corso di costruzione.
L'immobile pertanto non viene visitato "materialmente" di persona o sul posto come accade di solito per immobili già costruiti, ma viene "visualizzato" nelle sue forme e nelle sue tipoligie attraverso l'utilizzo di documentazione e materiale "renderizzato" (quali ad esempio planimetrie in 3D, progetti e/o immagini elaborate digitalmente per illustrare come lo stabile o l'immobile risulteranno a fine costruzione ec...).
Qualora l’acquirente ritenga di suo gradimento quanto illustratogli, sarà tenuto al versamento di una caparra (in genere pari al 10% del prezzo finale di acquisto) per "bloccare" l'immobile e toglierlo dal mercato.
Le integrazioni di prezzo che verranno effettuate dall'acquirente successivamente al versamento della caparra, saranno fatte "step by step" in correlazione al cosiddetto Sal (stato di avanzamento dei lavori e della costruzione),
Il saldo del prezzo poi, verrà corrisposto al momento della stipula del rogito notarile.
I BENEFICI
Acquistare un immobile su carta, oltre al beneficio di non dover corrispondere l'intero prezzo dell'immobile in pochi mesi, consente al potenziale acquirente di personalizzare (durante la fase di costruzione) l'immobile in base alle proprie esigenze ed in base alla soggettività del proprio gusto estetico.
Inoltre nell'acquisto su carta si può beneficiare di una riduzione del prezzo dell'immobile anche per un importo del 25-30% rispetto al valore di mercato, garantendosi un bene "nuovo", efficiente, e che presumibilmente non necessiterà di interventi di ristrutturazione per molti anni.
QUALI POTREBBERO ESSERE I FATTORI DI RISCHIO?
Le tempistiche (normalmente lunghe) sono uno dei principali fattori di rischio da considerare, dato che nell’arco di tempo necessario per la realizzazione e che intercorre tra il versamento di caparre, integrazioni ecc.., e la consegna dell'immobile, può capitare che il costruttore fallisca, così come può verificarsi che il completamento dell'opera avvenga in ritardo rispetto alle tempistiche concordate inizialmente.
Anche in virtù di quanto sopra e proprio per garantire l'acquirente sulle somme che verranno da lui versate sino al rogito notarile, la Legge dispone che il costruttore è tenuto a rilasciare all’acquirente una fideiussione ("assicurazione") bancaria o assicurativa. Il costruttore inoltre, è tenuto anche a rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che per 10 anni tuteli quest’ultimo in caso di danneggiamenti totali o parziali all’edificio o di gravi difetti dovuti alla costruzione.
LE GARANZIE
In caso di fallimento della società di costruzioni e successiva vendita all’asta dell’immobile, l’acquirente beneficerà del diritto di prelazione se l’immobile è adibito ad abitazione principale. In concreto, una volta determinato il prezzo all’asta, quest’ultimo viene comunicato all’acquirente che può decidere se farlo proprio versando il medesimo prezzo o rinunciare alla prelazione.
Inoltre, con il decreto legislativo 122/2005 è stato istituito un Fondo di solidarietà presso il ministero dell’Economia e delle Finanze per coloro che sono risultati vittime del fallimento di un costruttore e che serve a coprire, almeno in parte, gli acquirenti su carta danneggiati.
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