Con il termine “plusvalenza” si intende attestare che, in una operazione di compravendita immobiliare, il valore di realizzo (di vendita) è maggiore del prezzo di acquisto (pagato per l’immobile stesso.
In tale fattispecie si realizza quindi una operazione in “positivo” e quindi un netto ricavo.
Ad esempio, nel caso in cui si è acquistato un immobile ad Euro 100.000,00 e si sono pagate le cosi dette “spese accessorie” (oneri notarili, imposte ec….) per Euro 5.000,00, qualora l’immobile poi venisse venduto ad Euro 150.000,00 si originerebbero 45.000,00 Euro di “plusvalenza”.
Tuttavia il fattore di primaria importanza, non è (solo) se l’operazione di compravendita immobiliare abbia originato plusvalenza, ma è individuare quando la plusvalenza stessa originata è imponibile fiscalmente e quindi “tassabile”. Per l’approfondimento di tale argomento, rimandiamo agli articoli già pubblicati dal nostro studio ma a titolo puramente indicativo ed esemplificativo e non esaustivo, possiamo affermare, come indicato in apposita Risoluzione N.218/E dell' Agenzia delle Entrate che "....la Norma prevede, in linea generale, la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, tranne che nell’ipotesi di unità immobiliare urbane utilizzate come abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, per la maggior parte del periodo intercorso tra la data di acquisto o costruzione e quella di vendita.
Per quanto riguarda l’individuazione dei familiari occorre far riferimento all’art. 5, ultimo comma del TUIR, ove si afferma che ai fini delle imposte dirette, si intendono come tali, il coniuge, i parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado.
Per quanto riguarda, invece, la locuzione “abitazione principale”, le istruzioni al modello Unico chiariscono che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Al riguardo si fa presente che la circostanza che il contribuente dimora (o ha dimorato per un certo periodo) abitualmente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici deve poter essere dimostrata sulla base di circostanze oggettive, quali l’intestazione delle utenze domestiche, l’utilizzo effettivo dei servizi connessi e l’indicazione del domicilio nella corrispondenza ordinaria.
Ove, non si verifichi tale condizione la plusvalenza risulterebbe da assoggettare a tassazione...." Le informazioni riportate in questo articolo/blog sono a carattere generico e non possono essere considerate documenti ufficiali, così come non possono in alcun modo sostituire il parere di un professionista. Per gli stessi motivi L’Agenzia Immobiliare Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale, non rispondono in alcun modo della correttezza di quanto riportato, così come dell’aggiornamento dei contenuti, in quanto argomenti suscettibili di modifiche nel tempo. Progetto Casa Civitavecchia e la soc. Igroup srl Unipersonale invitano pertanto gli utenti a consultare direttamente un professionista per avere informazioni aggiornate, certe e conformi al proprio caso specifico.
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