L’ atto di donazione è un vero e proprio atto (o contratto) in cui una parte, “donante”, dona ad un’altra parte, “donatario”, un bene mobile o immobile (inclusi i diritti di usufrutto, d’uso o il diritto d’abitazione) “gratuitamente”. Tuttavia è necessario valutarne i rischi che potrebbe presentare.

I POSSIBILI VANTAGGI DELLA DONAZIONE
Rispetto ad un atto di vendita, l'atto di donazione presenta dei costi inferiori, anche dal punto di vista fiscale.
REVOCA DELLA DONAZIONE
Nei casi di ingratitudine o di altri gravi atti compiuti dal donatario, il donante potrebbe chiedere la revoca della donazione effettuata. Altri casi di revoca possono essere:
- per sopravvenienza di figli o di discendenti;
- per il riconoscimento di un figlio naturale se, all'epoca della donazione, il donante non era a conoscenza di avere figli o discendenti legittimi;
I RISCHI DELLA DONAZIONE
Un eventuale erede legittimo, potrebbe chiedere o entro 20 anni dalla Trascrizione dell'atto di donazione presso la competente Conservatoria Dei Registri Immobiliari, oppure entro 10 anni dalla morte del donante, o il saldo della quota di eredità legittima che gli sarebbe spettatata, oppure la restituzione del bene, anche qualora l'immobile sia stato venduto ad un terzo acquirente (cd. "azione di riduzione/restituzione");
Inoltre, si potrebbero riscontrare problematiche anche di carattere "commerciale" in caso di volontà di vendere l'immobile ricevuto in donazione.
Questo in quanto venendo ritenuto come tesi prevalente l'atto di donazione un atto "instabile" per le motivazioni di cui sopra, un potenziale acquirente potrebbe essere scoraggiato dall' acquisto o potrebbe avere limitazioni o dinieghi da parte della Banca qualora l'acquirente stesso necessiti di avvalersi dell'intervento di un mutuo.
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